Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
richiedere il certificato del casellario giudiziale.
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Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste, il sindaco richiede il certificato del casellario giudiziale entro il termine
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del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.
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nella circoscrizione di ciascun tribunale, all'ufficio del casellario giudiziale competente.
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il 20 novembre, tranne per coloro che siano già elettori, il certificato dell'ufficio del casellario giudiziale, che provvede il rilascio non oltre il
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casellario giudiziale.
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L'ufficio del casellario, entro il mese di novembre, restituisce al comune l'estratto dell'elenco, previa apposizione dell'annotazione « Nulla » per
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altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il cancelliere che provvede alla compilazione delle schede per il casellario